PILLOLE DI DIRITTO
Una delle maggiori domande che spesso mi viene posta riguarda l’obbligo o meno dell’uso del guinzaglio.
Non esiste alcuna specifica legge statale che imponga il guinzaglio per i cani a passeggio. Ma l’obbligo deve essere desunto da una serie di disposizioni. Innanzitutto, dalle norme del Codice civile e da quelle del Codice penale che scaricano sul detentore dell’animale ogni responsabilità per danni a cose (articolo 2052 del Codice civile) o a persone (articolo 590 del Codice penale)
Sempre le nostre leggi stabiliscono una sanzione amministrativa – non quindi un reato – a carico di chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta (la sanzione va da 25 a 258 euro). La stessa sanzione si applica a chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; nonché a chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Non in ultimo, esiste un’ordinanza del Ministero della Salute, datata 6 agosto 2013, da cui si desumono i seguenti obblighi:
- utilizzo di un guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 metri durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni. Il sindaco può, infatti, emettere un’ordinanza in cui stabilisce parchi e altri luoghi in cui far correre i cani senza guinzaglio o altre protezioni;
- portare una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali (evidentemente in caso di animale pericoloso o di grossa taglia) o su richiesta delle autorità competenti;
- raccogliere le feci portando con sé gli idonei strumenti per la pulizia della strada;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
In sintesi, il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Ultimo gradino delle norme in tema di obbligo di guinzaglio sono i regolamenti comunali che, come appena anticipato, possono prevedere delle apposite norme comportamentali e divieti in determinate aree. Bisognerà quindi informarsi presso i competenti uffici per verificare l’esistenza di particolari disposizioni in ambito locale.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato un importante principio: rischia grosso chi gira per strada senza tenere il proprio cane al guinzaglio. Se, difatti, quest’ultimo dovesse imbattersi in un altro cane che, invece, ha il guinzaglio e lo dovesse aggredire, il padrone dovrà risarcire tutte le conseguenze cagionate e verificatesi.