1 Luglio 2023, il giorno tanto atteso è finalmente giunto.
Nella Provincia di Trento, trovano immediata applicazione le modifiche normative apportate alla L. P. 28 marzo 2012, n. 4., segnatamente agli art. 3 e 18.
ART. 3
Comma III Al responsabile della detenzione di un animale d'affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentiti la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, la federazione provinciale allevatori e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
ART. 18
Comma II. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 800 euro.
Comma III. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
Dopo aver consentito un lasso di tempo di circa sei mesi, a far data dall’aggiornamento del testo avvenuto in data 24 dicembre 2022, perché chiunque potesse adeguarsi ai nuovi divieti (arco temporale sin troppo lungo a personale giudizio dello scrivente) e per consentire anche alle associazioni di categoria di proporre le proprie osservazioni ai lavori provinciali, da luglio 2023 non potranno esserci più cani alla catena, se non in
limitati ed eccezionali casi.
Una vittoria? Sicuramente un passo importante per regolare situazioni di malessere e maltrattamento presenti sul nostro territorio.
Occorrerà, però, comprendere – e questo avverrà a seguito delle varie pronunce degli organi giurisdizionali a fronte dei ricorsi contro le sanzioni comminate – quali siano i limiti delle eccezioni previste nella legge, per quanto, al momento, ben delineate.
In essa, difatta, viene statuito come il divieto decada dinnanzi a ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza.
La delibera, presentata in commissione dall’assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana, ha dato precisa indicazione circa “le ragioni urgenti e temporanee”, così stabilendo:
- I cani da guardiania per la difesa degli animali domestici nei casi in cui ci siano rischi per le persone, quelli impiegati nelle attività d’istruzione tecnica e che partecipano a manifestazioni, esposizioni o rassegne cinofile, e i cani che partecipano a sport cinofili;
- I cani di soccorso che lavorano per le forze dell’ordine, esercito e Vigili del fuoco possono essere legati a seconda delle situazioni e sulla base delle valutazioni dei conduttori;
- I cani, che non rientrano nei casi sopra menzionati e non svolgono alcuna specifica attività, esclusivamente quando le strutture in cui vivono (o vengono custoditi) siano in riparazione o in ristrutturazione. Viene stabilito un tempo limite di giorni 30, ma assicurandosi che “gli strumenti di contenzione siano adatti alla taglia del cane e ne permettano l’accesso all’acqua, al cibo ed al riparo” oltre a consentire una comoda mobilità per girarsi e sdraiarsi senza difficoltà.
Certamente quanto fatto a livello politico comporterà una rapida e consistente lotta alle situazioni che spesso le associazioni animaliste si trovano a dover gestire, ma rimane imprescindibile l’aiuto delle forze dell’ordine dinnanzi alle segnalazioni ricevute.
Il tempo darà risposte a molte domande
-Avv. Alfonso Pascucci-